
Le varianti in corso d’opera: nuove precisazioni sulle circostanze imprevedibili
Come abbiamo già avuto modo di affrontare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, ovvero il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, intitolato “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, introduce come abbiamo visto, diverse novità (ad esempio in tema di affidamenti diretti, revisione prezzi) tra cui una significativa revisione delle regole sulle varianti in corso d’opera, contenute nell’articolo 42.
Tale articolo modifica sostanzialmente l’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, chiarendo in modo più dettagliato le motivazioni che possono giustificare le varianti in corso d’opera. In particolare, il comma 1, lettera c), definisce con maggiore precisione i casi in cui le modifiche al progetto sono necessarie per circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
In particolare, rientrano tra le cause di imprevedibilità:
- Modifiche normative e provvedimenti sopravvenuti
Eventuali esigenze derivanti dall’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti adottati da autorità o enti competenti per la tutela di interessi pubblici rilevanti. - Eventi naturali straordinari e cause di forza maggiore
Situazioni impreviste che incidono direttamente sui beni oggetto dell’intervento, come calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali o altre circostanze di forza maggiore che rendano necessarie modifiche al progetto originario. - Rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase di progettazione
La scoperta di elementi non identificabili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione, come reperti archeologici, materiali contaminati o altre situazioni che richiedano una revisione dell’intervento. - Difficoltà di esecuzione legate a condizioni del sottosuolo o ambientali
Problemi legati a fattori geologici, idrici o simili, non prevedibili dalle parti sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione, che rendano necessario un adeguamento delle soluzioni costruttive.
Modifiche non considerate sostanziali
Il comma 7 dell’articolo 120 viene riscritto per specificare quali varianti non sono considerate sostanziali e, pertanto, non rientrano tra le modifiche significative al contratto, purché rientrino nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico.
Tali modifiche possono essere:
- Ottimizzazioni economiche e compensazioni dei costi: se le modifiche al progetto generano risparmi rispetto alle previsioni iniziali, questi possono essere utilizzati per compensare eventuali aumenti dei costi delle lavorazioni.
- Soluzioni migliorative: se le modifiche permettono di ottenere soluzioni equivalenti o migliorative sotto il profilo economico, tecnico o dei tempi di realizzazione, incluse quelle derivanti dall’impiego di materiali, componenti o tecnologie innovative non disponibili al momento della progettazione.
- Interventi imposti dal direttore dei lavori: soluzioni adottate per risolvere problemi tecnici emersi in fase di esecuzione, finanziabili con le risorse già previste nel quadro economico dell’opera.
Maggiore controllo sugli errori progettuali e responsabilità dei progettisti
Il Decreto Correttivo introduce un’importante novità con l’aggiunta del comma 15-bis all’articolo 120, stabilendo un ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti. Esse devono verificare, in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore, la presenza di errori o omissioni nella progettazione esecutiva che possano compromettere, anche solo in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzabilità.
Tale verifica è finalizzata all’individuazione tempestiva di soluzioni progettuali coerenti con il principio del risultato, ovvero con l’obiettivo di garantire la piena funzionalità dell’opera e il raggiungimento degli scopi prefissati. Questo meccanismo permette di intervenire anticipatamente, evitando ritardi, contenziosi e maggiori costi legati alla correzione di errori progettuali in fasi avanzate dell’esecuzione.
Maggiore responsabilizzazione dei progettisti
Il correttivo pone anche un’attenzione particolare alla responsabilità dei progettisti. A tal fine, viene introdotto il comma 8-bis all’articolo 41, il quale stabilisce che, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i relativi contratti devono prevedere clausole espresse di responsabilizzazione. Tali clausole dovranno stabilire in modo chiaro la responsabilità del progettista per eventuali errori o omissioni che possano compromettere l’esecuzione o la funzionalità dell’opera.
Questa modifica mira a garantire maggiore qualità e precisione nella progettazione, incentivando i professionisti a operare con diligenza e accuratezza, e riducendo il rischio di varianti in corso d’opera dovute a difetti progettuali.