
Premio di accelerazione per la conclusione anticipata degli appalti di lavori
L’art. 45 del D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 stabilisce che, nel bando o nell’avviso di gara, la stazione appaltante riconosca un premio di accelerazione per l’ultimazione anticipata dei lavori. Questo premio è un incentivo a completare le opere prima del termine previsto, migliorando l’efficienza nell’esecuzione degli appalti pubblici.
Calcolo e condizioni di corresponsione
Il premio è calcolato in base ai giorni di anticipo rispetto al termine stabilito. Viene determinato in proporzione all’importo del contratto e alle somme disponibili sotto la voce “imprevisti” nel quadro economico. I criteri di calcolo sono definiti nei documenti di gara, con l’utilizzo di scaglioni temporali e soglie prestazionali.
Il premio viene corrisposto solo se i lavori rispettano le obbligazioni contrattuali e garantiscono la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, il premio è valido anche se il termine contrattuale è stato prorogato, purché i lavori vengano completati prima della nuova scadenza. Il calcolo parte dalla data inizialmente prevista nel contratto.
Premio negli appalti di servizi e forniture
Per gli appalti di servizi e forniture, la stazione appaltante può prevedere premi di accelerazione. Tuttavia, questi premi devono essere compatibili con l’oggetto dell’appalto. Anche in questo caso, i criteri di determinazione vengono definiti nei documenti di gara.
Modifiche alle penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori
Il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo 31.12.2024 n° 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024, ha introdotto importanti modifiche riguardo le penali per il ritardato adempimento degli appalti, in particolare per la ritardata ultimazione dei lavori. Le modifiche sono state apportate attraverso l’articolo 45, che modifica l’articolo 126 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Come cambiano le penali negli appalti pubblici?
Le penali per il mancato adempimento contrattuale sono state riviste, e nello specifico, per i lavori pubblici, sono state incrementate quelle relative alla ritardata ultimazione dei lavori. Fino ad ora, con il Decreto Legislativo n. 36/2023, il coefficiente delle penali era compreso tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale netto, con una quantificazione giornaliera.
Il Correttivo al Codice dei Contratti ha aumentato tale coefficiente, portandolo ad una forchetta tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille. Questo incremento implica una penale maggiore per il ritardo nell’esecuzione dei lavori. La penale sarà calcolata moltiplicando questo coefficiente per l’importo contrattuale netto.
Limite massimo della penale
Nonostante l’aumento del coefficiente, resta invariato il limite massimo: la penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale netto. Questo garantisce che, pur applicando un coefficiente più alto, l’ammontare finale delle penali non possa andare oltre tale soglia.
In sintesi, il Correttivo introduce un aumento delle penali, rendendo più oneroso il ritardo nell’esecuzione degli appalti, con un limite massimo di applicazione che continua a garantire un equilibrio tra le esigenze di sollecitare l’efficienza e la tutela delle parti coinvolte.