
Il Decreto Legislativo n. 209/2024, all’articolo 44, introduce nuove disposizioni in materia di anticipazione del prezzo negli appalti pubblici, stabilendo che l’importo dell’anticipazione sia pari al 20% del valore del contratto. Tuttavia, i documenti di gara possono prevedere un incremento fino al 30%, offrendo maggiore flessibilità alle stazioni appaltanti.
Tempistiche e modalità di corresponsione
Appalti di lavori
Per gli appalti di lavori, l’anticipazione è calcolata sull’intero importo contrattuale e deve essere corrisposta all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che coincide con la consegna dei lavori, anche nei casi di avvio in via d’urgenza.
Nei contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l’anticipazione segue scadenze specifiche definite nel contratto, in conformità al cronoprogramma delle attività, garantendo un’erogazione più graduale in funzione dell’avanzamento dell’opera.
Appalto integrato
Quando si ricorre all’appalto integrato, l’anticipazione del prezzo viene calcolata e corrisposta separatamente per la fase di progettazione e per quella di esecuzione dei lavori, assicurando una distribuzione delle risorse più coerente con le diverse fasi dell’appalto.
Contratti di forniture e servizi
Le disposizioni sull’anticipazione non si applicano ai contratti di forniture e servizi elencati nell’allegato II.14. Tuttavia, nei contratti pluriennali di servizi e forniture, l’anticipazione è calcolata sul valore delle prestazioni previste per ciascuna annualità contabile, secondo il cronoprogramma dei pagamenti. In questi casi, la corresponsione avviene entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile di ogni annualità.
Queste nuove regole mirano a migliorare la gestione finanziaria degli appalti, garantendo liquidità agli appaltatori e favorendo il corretto avanzamento delle opere pubbliche.