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CCNL Equivalenti: cosa dice il Codice dei contratti pubblici?

Indicazione del CCNL nei documenti di gara

L’art. 11, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 (come modificato dal Correttivo al Codice appalti) prevede ora che nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità all’art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 e all’allegato I.01.

Prestazioni Scorporabili e CCNL Applicabile

L’articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 36/2023, introdotto dal Correttivo al Codice degli Appalti, stabilisce che, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora queste attività siano distinte da quelle principali dell’appalto o della concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nei documenti di gara anche il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile al personale che esegue tali prestazioni. Inoltre, queste prestazioni devono rappresentare una categoria omogenea di attività e superare il 30% del valore complessivo dell’appalto o della concessione.

Individuazione del Contratto Collettivo Applicabile

L’articolo 2 dell’Allegato I.01, inserito dal Correttivo al Codice Appalti, stabilisce che:

  • Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono scegliere il contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale dipendente, in base alla stretta connessione tra l’ambito di applicazione del CCNL e le prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione. Devono anche considerare il principio di maggiore rappresentatività comparativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro a livello nazionale.
  • Devono fare riferimento ai CCNL utilizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per determinare il costo medio del lavoro. In assenza di tabelle ufficiali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono richiedere al Ministero di indicare, in base alle informazioni disponibili, il CCNL applicabile per l’appalto o la concessione in questione.
  • Infine, è vietato alle stazioni appaltanti di imporre l’obbligo di applicare un determinato CCNL come requisito di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara.

Indicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Diverso da Parte dell’Operatore Economico

Secondo l’articolo 4 dell’Allegato I.01, qualora l’operatore economico (o.e.) indichi un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) diverso rispetto a quello previsto, la valutazione dell’equivalenza deve considerare sia le tutele economiche che quelle normative.

Presunzione di Equivalenza

Un CCNL è considerato equivalente se risulta coerente con il settore, la dimensione o la natura giuridica dell’impresa rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante. Nel settore edilizio, per esempio, sono considerati equivalenti specifici CCNL con codici CNEL/INPES (F012, F015, F018).

Dichiarazione di Equivalenza

Gli operatori economici devono presentare la dichiarazione di equivalenza al momento della presentazione dell’offerta. Prima dell’aggiudicazione, durante le verifiche previste dall’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante esamina la dichiarazione di equivalenza del CCNL.

Valutazione dell’Equivalenza

Nel caso in cui un operatore economico adotti un CCNL diverso rispetto a quello indicato nel bando, la stazione appaltante valuta l’equivalenza sotto due aspetti:

  • Tutele economiche: vengono considerate le componenti fisse della retribuzione globale annua, che includono la retribuzione tabellare annuale, l’indennità di contingenza, l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), le mensilità aggiuntive e altre indennità previste.
  • Tutele normative: queste si riferiscono a questioni come il lavoro supplementare, straordinario, il periodo di prova, ecc.

L’equivalenza è accettata se:

  • Il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione è almeno pari a quello del CCNL indicato.
  • Gli scostamenti nelle tutele normative sono marginali.

Un decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e MIT) fornirà le linee guida per determinare l’equivalenza e identificare gli scostamenti marginali.